WELCOME TO THIEN NHAN & FRIENDS - ITALIA

STATUTO

LO STATUTO

LO STATUTO

Statuto dell’Associazione di Volontariato “THIEN NHAN & FRIENDS – ITALIA”

DENOMINAZIONE E DURATA

art. 1 È costituita in Veglie (LE), via Ungaretti snc , l’Associazione di Volontariato denominata “THIEN NHAN & FRIENDS – ITALIA”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L’Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di cooperazione e solidarietà internazionale. Essa collabora in particolare con l’AIPF (Asia Injury Prevention Foundation), organizzazione no-profit internazionale nata per combattere gli incidenti stradali nel Sud-Est Asiatico.

art. 2 L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

SCOPI SOCIALI

art. 3 L’Associazione è ispirata ai valori della fratellanza e della solidarietà sociale, umana e culturale; è aconfessionale e apartitica, non persegue scopo di lucro, e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Le Specifiche finalità sono:

  • assistenza sanitaria pediatrica a favore di bambini affetti da malattie congenite o da esiti di incidenti, in particolare organizzazione di interventi chirurgici ricostruttivi dell’apparato genito-urinario;
  •  supporto finanziario e logistico per le famiglie dei bambini ammalati;
  •  sviluppo della cultura dell’assistenza pediatrica medica ed infermieristica in ospedale con particolare attenzione alla cura delle malformazioni congenite, sia direttamente con attività chirurgica in loco, sia indirettamente con attività di formazione del personale locale;
  • promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza delle malattie chirurgiche pediatriche con particolare riguardo alle malformazioni congenite e agli esiti di traumi del tratto genito-urinario;
  • donazione di medicinali ed attrezzature sanitarie a strutture ospedaliere che si facciano carico dei problemi precedentemente riportati;
  • sviluppo delle moderne tecnologie in armonia con la qualità del livello di assistenza sanitaria dei luoghi dove l’associazione opera;
  • formazione del personale volontario secondo criteri di qualità operativa e rispetto dell’individuo.

L’Associazione si basa:

  • sull’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e sull’assenza di fini di lucro;
  • sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella prestazione dei servizi (salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione dai soci, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo), senza strumentalizzazione e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
  • sull’esigenza morale di impegnarsi per la piena solidarietà fra i popoli, operando per la pace, per uno sviluppo sostenibile, prestando servizio e soccorso alle persone più bisognose senza distinzione di razza, religione e nazionalità;
  • su un impegno diretto e concreto nella società, aggregando energie diverse del volontariato disposte a collaborare, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, ed anche allacciando forme di collaborazione con strutture pubbliche (a livello locale, nazionale ed internazionale) che condividano le stesse finalità;
  • sulla democraticità della sua Struttura.

Al fine di conseguire gli scopi sociali, l’associazione potrà:
1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con organizzazioni ed enti pubblici e privati per la gestione diretta di spazi e strutture;
2) aderire ad altre associazioni che condividano finalità analoghe;
3) allestire esposizione e vendita di articoli e oggetti vari, in concomitanza con la promozione dei progetti e delle attività dell’Associazione;
4) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività commerciali e produttive per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

ASSOCIATI

art. 4 Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Il numero degli associati è illimitato e possono aderire tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, nonché associazioni ed
organismi aventi finalità omogenee con quelle dell’Associazione, che condividano e si
impegnino a realizzare gli scopi dell’Associazione e ad osservarne lo Statuto.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art. 5 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con voto unanime.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale per le persone fisiche;
indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale e rappresentante per le persone giuridiche;
dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l’ammissione a socio, deve fornirne adeguata motivazione per iscritto all’aspirante.
La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso.
Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a)    comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b)     quando non ottemperino allo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
c)    quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

art. 6 Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

art. 7 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
• contributi dei soci;
• contributi di privati;
• contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni o lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ll fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
art. 8 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e lo sottopone all’Assemblea dei Soci.

art. 9 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

ORGANI SOCIALI

art. 10 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione:
• Assemblea generale degli iscritti;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;

art. 11 L’Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima anche per email.

art. 12 L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

art. 13 Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

art. 14 L’Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:
• nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
• approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
• approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
• redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
• deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso:
• la deliberazione dell’Assemblea è inappellabile.

art. 15 Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea Straordinaria.

art. 16 Le decisioni prese dall’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

art. 17 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
• eseguire le delibere dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre il rendiconto annuale;
• predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
• deliberare circa l’ammissione dei soci;
• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o a essa affidati.

art. 19 I compiti principali del Presidente sono:
• rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
• convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
• deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea Ordinaria;
• deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione.

art. 20 Il collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
• verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
• verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
• verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
• redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’Assemblea;

ATTIVITÀ SECONDARIE

art. 21 L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

art. 22 Nel caso di scioglimento dell’Associazione, in qualunque tempo e per qualsiasi ragione, l’Assemblea determina le modalità della devoluzione del patrimonio, nominando il liquidatore, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia. All’atto dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME RESIDUALI

art. 23 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di volontariato.